ULTIME NOVITÀ FISCALI NOVEMBRE 2024
Le nostre news
ULTIME NOVITA’ FISCALI NOVEMBRE 2024
“Bonus prodotti riciclati” 2023
Comunicati stampa MASE 1.10.2024 e 18.10.2024
È stata resa nota l’apertura fino alle ore 12:00 del 20.12.2024 dello sportello per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento, a favore delle imprese, del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata. La domanda va inviata tramite la procedura gestita da INVITALIA al seguente indirizzo https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home. Non rileva l’ordine temporale di invio delle domande.
Domicilio digitale speciale
Provvedimento Agenzia Entrate 7.10.2024
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che individua le modalità per l’elezione del domicilio digitale speciale, consistente in un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC / servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, da parte di persone fisiche, professionisti e altri Enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi o Registri professionali / Registro Imprese, al fine di ricevere atti, avvisi e provvedimenti. Lo stesso è utilizzato anche dall’Agenzia Entrate – riscossione per la notifica dei propri atti.
Descrizione generica in fattura
Ordinanza Corte Cassazione 17.10.2024, n. 26985
È legittimo il non riconoscimento da parte dell’Ufficio dell’inerenza di un costo nel caso in cui le prestazioni indicate nella fattura risultano “estremamente generiche” e non consentono un’esatta identificazione delle stesse.
Proroga richiesta CIN
Avviso Ministero Turismo 22.10.2024
È prorogato dal 2.11.2024 all’1.1.2025 il termine entro il quale i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o a finalità turistiche nonché le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono richiedere / dotarsi del Codice Identificativo Nazionale. Il CIN:
- va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’apparta mento / struttura;
- va indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano attività di inter-mediazione immobiliare / gestiscono portali telematici.
COMMENTI
DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITÀ FINANZIARIA 2025
A seguito dei numerosi interventi operati dal Legislatore, il quadro delle detrazioni fruibili a seguito dell’esecuzione di interventi edilizi / di riqualificazione energetica si è fatto particolarmente articolato. Di seguito si propone il riepilogo delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi / di risparmio energetico iniziati / che si intende iniziare nel 2024 – 2025, annualità per le quali risultano rilevanti modifiche rispetto agli anni precedenti, considerato anche quanto previsto dal disegno di legge della Finanziaria 2025.
C.D. “SUPERBONUS”
Con riferimento agli interventi trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati / da iniziare nel 2024, per i quali si intende fruire del c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, al fine di individuare la spettanza della detrazione e la relativa percentuale è necessario fare una serie di distinguo in base al tipo di intervento, all’edificio oggetto dell’intervento nonché al soggetto che sostiene le spese.
Escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc., per i lavori / spese 2024 e 2025 la situazione, ad oggi, può essere così schematizzata.
Soggetto | Data spese | % detrazione |
· Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti);
· Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. |
2024 | 70% |
2025 | 65% | |
Persone fisiche sulle singole unità immobiliari (diverse da quelle di cui ai punti precedenti). | 2014 – 2025 | — |
ONLUS / OdV, APS: | ||
· ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; | 2024 – 2025 | 110% |
· di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti (di cui al comma 10-bis). | 2024 | 70% |
2025 | 65% | |
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra). | 2024 – 2025 | — |
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 e con dichiarazione stato di emergenza. | 2024 – 2025 | 110% |
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”). | 2024 – 2025 | — |
In merito agli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione in esame si rammenta che:
• gli interventi trainanti di efficientamento energetico (comma 1 dell’art. 119) possono trainare:
− interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
− installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013;
− installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
− eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
• gli interventi trainanti di miglioramento del rischio sismico (comma 4 dell’art. 119) possono trainare:
− installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
− eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
− realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante, l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi in esame la detrazione (utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi) va ripartita in 10 quote annuali (anzichè 4). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 4 quote annuali
In base alla bozza della Finanziaria 2025, risulta che:
- la detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
− presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
− adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
− presentata la richiesta del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023.
Ciò richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all’art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che:
- contempla gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione (compresa la demolizione con ricostruzione), acquisto o costruzione di box / posti auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità di disabili, acquisto di immobili completamente ristrutturati dall’impresa / cooperativa edilizia cedente, prevenzione di atti illeciti e infortuni domestici, interventi per risparmio energetico / sicurezza statica degli edifici / contenimento dell’inquinamento acustico / bonifica dell’amianto / sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.
Dal 26.6.2012 la detrazione è stata aumentata al 50% e la spesa massima agevolabile a € 96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali.
Tali misure “maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dalla Finanziaria 2022 che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, la detrazione in esame, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
− 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
Detrazione
recupero edilizio |
2025 | 2026 | 2027 | Da 2028
a 2033 |
2034 |
Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà su abitazione principale | 50%
Limite spesa € 96.000 |
36%
Limite spesa € 96.000 |
36%
Limite spesa € 96.000 |
30%
Limite spesa € 48.000 |
36%
Limite spesa € 48.000 |
Spese sostenute su altri immobili | 36%
Limite spesa € 96.000 |
30%
Limite spesa € 96.000 |
30%
Limite spesa € 96.000 |
30%
Limite spesa € 48.000 |
36%
Limite spesa € 48.000 |
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali si intende fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
In particolare, per gli interventi in esame, per il 2024 risultano fruibili le seguenti detrazioni per le quali, come in passato, la normativa di riferimento individua, per ciascuna tipologia di intervento, il relativo limite massimo di detrazione fruibile, da ripartire in 10 quote annuali.
Interventi | % detrazione |
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa) | 65% |
Interventi su involucro di edificio esistente (escluso acquisto / posa in opera finestre comprensive di infissi) | 65% |
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | 50% |
Acquisto e posa in opera di schermature solari | 50% |
Installazione di pannelli solari – collettori solari | 65% |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale | 65% |
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 50% |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 65% |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | 50% |
Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto | 65% |
Interventi sull’involucro di parti comuni di edifici condominiali | 70% |
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con raggiungimento della classe media dell’involucro sia in inverno che estate | 75% |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico | 80% |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 2 classi del rischio sismico | 85% |
Le predette detrazioni sono applicabili fino al 31.12.2024, fermo restando che alcune delle spese in esame possono rientrare nelle fattispecie di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, la detrazione in esame:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
− 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche “diverse” dal Superbonus va fatto riferimento all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in base ai quali, per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, 2 e 3), la detrazione spetta nella misura del:
- 50% per la generalità degli interventi di adozione di misure antisismiche, su costruzioni adibite ad abitazione ad attività produttive;
- 70% – 80% nel caso in cui, a seguito dei lavori su singole unità immobiliari, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad 1 – 2 classi di rischio inferiore;
- 75% – 85% nel caso in cui il predetto passaggio ad 1 – 2 classi di rischio inferiore sia ottenuto per lavori eseguiti su parti comuni di edifici condominiali.
Inoltre, ai sensi del comma 1-septies del citato art. 16, l’acquirente di unità immobiliari in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti con riduzione del rischio sismico dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente, può fruire della predetta detrazione del 75% – 85% nel limite di spesa di € 96.000.
L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 ha disposto che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 5 quote annuali.
Merita altresì rammentare che la predetta disciplina “ordinaria” è applicabile soltanto nei casi in cui non ricorrono i requisiti richiesti per il Superbonus (ad esempio, per lavori su unità non residenziali o sull’edificio di un unico proprietario con più di 4 unità immobiliari). In altre parole, al sussistere delle condizioni richieste dall’art. 119, DL n. 34/2020, va applicato quest’ultimo con i relativi adempimenti e non è possibile scegliere l’applicazione del citato art. 16, DL n. 63/2013, a prescindere dalle valutazioni di convenienza per il contribuente.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza della Finanziaria 2025, risulta che la detrazione in esame, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
− 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020, prevede(va) la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
Va tuttavia rammentato che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha:
- Ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);
- Introdotto l’obbligo di:
− pagamento con il bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
− acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89
Gli interventi in esame possono rientrare negli interventi “trainati” da interventi per i quali si fruisce del Superbonus (che tuttavia nel 2024 – 2025 risulta vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe / specifici casi sopra evidenziati in cui è riconosciuto nella misura del 110%) ovvero in quelli con detrazione per recupero edilizio di cui al citato art. 16-bis (lett. e).
C.D. “BONUS ARREDO”
Con riferimento al c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione è riconosciuta fino al 31.12.2024 e per le spese sostenute nel 2024 spetta
• nella misura del 50%;
• considerando la spesa massima di € 5.000;
• a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2023.
• nella misura del 50%;
• considerando la spesa massima di € 5.000;
• a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2023.
Novità finanziaria 2025
Nella bozza della Finanziaria 2025 è previsto il riconoscimento della detrazione in esame anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di € 5.000, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati dall’1.1.2024.
C.D. “BONUS VERDE”
Per le spese relative ai seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni;
• realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde / giardini pensili;
l’art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
In assenza di una nuova proroga / intervento normativo dal 2025 la detrazione non sarà più fruibile
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025
Per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, la bozza della Finanziaria 2025 introduce un ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente, al quale concorrono anche le spese in esame.
SCADENZARIO
Mese di Novembre |
Lunedì 11 novembre |
Mod. 730/2024
Integrativo |
· Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2024 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
· invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2024 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi. · |
Venerdì 15 novembre |
Rivalutazione
terreni e partecipazioni all’1.1.2022 |
Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2022 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate)
· |
Rivalutazione
Terreni e partecipazioni all’1.1.2023 |
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2023 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati). |
Rideterminazione valore
cripto-attività |
Versamento, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023 della seconda rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acquisto alla predetta data ex art. 9, TUIR (valore normale). Termine così prorogato ad opera del DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”. |
Lunedì 18 novembre |
Iva
Liquidazione mensile e trimestrale |
· Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell’imposta dovuta;
· liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). · |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Ritenute alla fonte
condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Inail
Autoliquidazione premio |
Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024. |
Inps
Contributi Ivs |
Versamento della terza rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani |
Inps
Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre. |
Irpef
Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a:
· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); · utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Ritenute alla fonte
locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Inps
Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps
Agricoltura |
Versamento della terza rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
Mercoledì 20 novembre |
Enasarco
Versamento Contributi |
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre. |
Lunedì 25 novembre |
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili e trimestrali |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). |
Sabato 30 novembre |
Comunicazione
ulteriori dati “superbonus” di miglioramento sismico |
Invio telematico al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (PNCS), da parte di un professionista abilitato, degli ulteriori dati relativi agli interventi agevolati “Superbonus” di miglioramento del rischio sismico riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024. Termine così differito ad opera del DPCM 29.10.2024. |
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Lunedì 2 dicembre |
Acconti
Mod. 730/2024 |
Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata). |
Acconti
Irpef / Ires/ Irap |
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Acconti
Cedolare secca |
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024. |
Acconti
Contributi Ivs |
Versamento della seconda rata dell’acconto 2024 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani. |
Acconti
Contributi Gestione Separata |
Versamento della seconda rata dell’acconto 2024 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale. |
Inps
Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Iva
Comunicazione liquidazioni periodiche |
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
· ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); · al terzo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
Corrispettivi
distributori carburante |
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Imposta di bollo
trimestrale fatture elettroniche |
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. L’adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta(va) non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (2.12). |
Rottamazione magazzino | Versamento della seconda rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023. |
Rottamazione-quater | Versamento sesta rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”. Considerata la “tolleranza” di 5 giorni il versamento è ritenuto valido se effettuato entro il 9.12.2024. |
Mod. Redditi 2022 PF integrativo per
prospetto dati forfetari |
Presentazione del mod. REDDITI 2022 PF integrativo per sanare l’omessa compilazione del Prospetto “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi” del quadro RS da parte dei contribuenti forfetari. |
Rivalutazione
Terreni e partecipazioni all’1.1.2024 proroga “Decreto Omnibus” |
Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati). |
Comunicazione integrativa
credito d’imposta zes unica |
Invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” per i quali è stata inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia entro il 12.7.2024.
La comunicazione integrativa è richiesta a pena di decadenza del credito d’imposta spettante. |