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Ultime novità fiscali ottobre 2024

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Esenzione IMU “prima casa” – Ordinanza Corte Cassazione 17.7.2024, n. 19684

I coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU, nel caso in cui abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in luoghi diversi, purché la residenza anagrafica di ciascuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto.

Agevolazione “prima casa” – Ordinanza Corte Cassazione 6.9.2024, n. 23978

Il contribuente che nell’atto di acquisto della “prima casa” dichiara di impegnarsi a cedere l’abitazione pre-posseduta entro 1 anno dall’acquisto decade dal beneficio qualora non vi provveda ancorché la stessa sia inagibile (e quindi inutilizzabile ai fini abitativi) a causa di un terremoto verificatisi in passato. Infatti “il contribuente quando aveva effettuato l’acquisto non aveva in atti dichiarato nulla sulla situazione di inagibilità [che precludeva la rivendita entro l’anno] della altra casa acquistata con le agevolazioni, pur essendone a conoscenza”.

Accertamento srl a ristretta base – Ordinanza Corte Cassazione 13.9.2024, n. 24621

La validità dell’avviso di accertamento con riguardo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.
Di conseguenza l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari.

Nuova Sabatini capitalizzazione – Sito Internet MiMiT 18.9.2024

Dall’1.10.2024 le imprese che investono in beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali) possono presentare la domanda per il riconoscimento del contributo c.d. “Nuova Sabatini capitalizzazione”. L’ammontare dell’agevolazione è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese / 3,575% per le medie imprese.

COMMENTI
SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA
DEL CPB 2024 – 2025 CON LA SANATORIA 2018 – 2022

Con il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni “in materia di accertamento tributario” il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfetari (per questi ultimi l’applicazione è limitata al 2024).

Con il D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo” sono state introdotte una serie di novità finalizzate a rendere “più appetibile” l’adesione alla proposta da parte dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate recentemente:

  • con la Circolare 17.9.2024, n. 18/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo istituto;
  • ha inviato nel Cassetto fiscale dei contribuenti una lettera “pubblicitaria” dei benefici fiscali derivanti dall’adesione al concordato con l’avvertimento delle (possibili) conseguenze in caso di non adesione (intensificazione attività di controllo).

Ora, con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stato approvata una specifica disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata CPB 2024 – 2025 e sanatoria annualità 2018 – 2022.

La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

SANATORIA 2018 – 2022 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2024 – 2025

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al CPB 2024 – 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonchè dell’IRAP così determinata.

Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·    reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità

e

·    incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5% punteggio ISA pari a 10
10% punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20% punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30% punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40% punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50% punteggio ISA inferiore a 3

Per il 2018 / 2019 / 2022 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:

10% punteggio ISA pari o superiore a 8
12% punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15% punteggio ISA inferiore a 6

 

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.

 

Base imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·    valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità

e

·    incremento dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il 2018 / 2019 / 2022 l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

 

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

In pratica la misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

SANATORIA 2018 – 2019 – 2022 SANATORIA 2020 – 2021
Punteggio ISA Base imponibile imposta sostitutiva (*) Imposta sostitutiva II.DD. Imposta sostitutiva IRAP Imposta sostitutiva II.DD. Imposta sostitutiva IRAP
10 5% 10% 3,9% 7% 2,73%
≥ 8 – < 10 10%
≥ 6 – < 8 20% 12% 8,4%
≥ 4 – < 6 30% 15% 10,5%
≥ 3 – < 4 40%
< 3 50%

(*) Reddito d’impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l’annualità di riferimento.

In mancanza di un espresso riferimento normativo, è opportuno che sia chiarito l’eventuale riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati come sopra.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31.3.2025

oppure,

  • ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:

  1. a) decadenza dal CPB;
  2. b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
  3. c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Differimento termini decadenza accertamento

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

 

SCADENZARIO

Mese di ottobre

Mercoledì 16 ottobre

 

 

Iva

Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.

·

Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro

dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF

Ritenute alla fonte

dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:

·    partecipazioni non qualificate;

·    partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:

·    rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·    utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·    contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

 

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

 

Venerdì 25 ottobre

 

Mod. 730/2024

integrativo

Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2024, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

 

Giovedì 31 ottobre

 

Iva

Dichiarazione trimestrale

e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
Iva

Dichiarazione mensile

e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Iva

Credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
Corrispettivi

distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps

Agricoltura

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
Mod. 770/2024 Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770/2024 relativo al 2023.
Certificazione unica

Redditi non dichiarabili nel mod. 730/2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2024 contenente esclusivamente redditi 2023 non dichiarabili tramite il mod. 730/2024 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

 

Domanda ISCRO 2024 Presentazione all’INPS della domanda per accedere all’indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta per il 2024 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
Accise

Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Bonus librerie 2024 Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, al seguente indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, dell’istanza per la richiesta del bonus spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano.
Mod. Redditi 2024 Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2024, relativo al 2023, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.
Mod. Irap 2024 Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2024, relativo al 2023, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.
Adesione CPB Termine di adesione da parte:

·    dei soggetti ISA alla proposta di CPB 2024 – 2025;

·    dei contribuenti forfetari alla proposta di concordato 2024;

tramite la compilazione del quadro P del mod. ISA / Sezione VI del quadro LM del mod. REDDITI 2024.

Mod. CNM Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2023, da parte della società consolidante.
Regime di trasparenza Opzione 2024-2026 ·    Opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2024 – 2026 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC;

·    invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2024 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2024 – 2026, non potendo indicare l’opzione nel quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC.

L’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Regime di trasparenza Revoca opzione dal 2024 Revoca del regime di trasparenza dal 2024 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC.
Irap

Opzione 2024-2026

·    Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2024, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola il triennio 2024 – 2026) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024;

·    invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2024 (fino al 31.10), della comunicazione dell’opzione per la determinazione, per il triennio 2024 – 2026, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”, non potendo indicare l’opzione nel quadro IS del mod. IRAP 2024.

L’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Irap

Revoca opzione dal 2024

Revoca del metodo c.d. “da bilancio” per la determinazione dell’IRAP dal 2024 tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024.
Contributo

superbonus 70%

Invio telematico della domanda di contributo a favore dei soggetti che hanno iniziato interventi agevolati Superbonus non terminati entro il 31.12.2023, per i quali dal 2024 la detrazione è ridotta dal 110% al 70%, con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 31.10.2024.

 

 

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